Inter, ammenda di 50mila euro e diffida specifica: la decisione del Giudice Sportivo

4 Febbraio 2026
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Redazione NR
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Audero intervista Cremonese Inter Serie A 2025-2026
Tempo di lettura: 3 minuti

L'Inter è stata multata di 50mila euro dal Giudice Sportivo. La decisione riguarda l'accaduto durante l'ultima gara in trasferta contro la Cremonese quando un tifoso nerazzurro ha lanciato un petardo sul terreno di gioco colpendo Audero. La decisione arriva in seguito a divieto di trasferta per i tifosi dell'Inter imposto dal Viminale. Nonostante la gravità dei fatti, il Giudice Sportivo ha considerato in senso attenuante il comportamento della Società, che ha dimostrato disponibilità e collaborazione nell'identificare rapidamente i responsabili. Fondamentale è stata anche la dissociazione pubblica dell'Inter dalle manifestazioni violente, resa evidente sia dai dirigenti che dai calciatori in campo durante e dopo la partita.

Multa all'Inter per l'episodio contro la Cremonese: il comunicato del Giudice Sportivo

"Ammenda di € 50.000,00 e diffida specifica: alla Soc. INTER per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, vario materiale pirotecnico (petardi e fumogeni); in particolare, al 3° del secondo tempo, lo scoppio di un petardo lanciato nei pressi di un calciatore della squadra avversaria comportava il momentaneo stordimento del medesimo e la sospensione della gara per circa tre minuti; rilevato che, pur trattandosi di fatti particolarmente gravi, questo Giudice debba adeguatamente valorizzare, in senso attenuante, il comportamento disponibile e collaborativo della Società ai fini della quasi immediata identificazione dei responsabili dell'accaduto (art. 29 lett. c) CGS), nonché la palese dissociazione dalle gravi manifestazioni in atto (art. 29 lett. d) CGS) evidenziata in modo fattivo anche dai calciatori in campo, durante la gara e al termine della stessa. Si precisa che, in attuazione della diffida specifica, al ripetersi di simili comportamenti con rischio per l'incolumità di tesserati, Ufficiali di gara e personale addetto troveranno applicazione, ai sensi dell'art. 26 comma 3 GS, una o più delle sanzioni previste dall'art. 8 comma 1 lett. d) e) f) CGS".

Nel dispositivo del Giudice Sportivo si fa riferimento a una 'diffida specifica' con menzione agli articoli 8 comma 1, lettere D, E ed F del Codice della Giustizia Sportiva (CGS). Questi articoli definiscono le sanzioni che potrebbero essere applicate all'Inter nel caso in cui dovessero verificarsi comportamenti analoghi. Le conseguenze per il club sarebbero significative e avrebbero effetti sia sulla stagione in corso che su quella successiva.

Cosa rischierebbe l'Inter se il comportamento dovesse ripetersi

Penalizzazione in classifica

L'articolo 8 comma 1 lettera D del Codice della Giustizia Sportiva prevede la possibilità di applicare una penalizzazione di uno o più punti in classifica. Se la penalizzazione non risultasse sufficientemente afflittiva nella stagione in corso, essa verrebbe scontata in tutto o in parte nella stagione sportiva seguente. Una sanzione di questo tipo avrebbe conseguenze dirette sulla competitività del club nella corsa al titolo o ai piazzamenti europei, poiché ogni punto in classifica assume rilevanza significativa nella lotta per le posizioni di vertice.

Obbligo di disputare gare a porte chiuse

L'articolo 8 comma 1 lettera E prevede la possibilità di obbligare il club a disputare una o più gare a porte chiuse. Questa disposizione comporta il divieto di accesso del pubblico all'impianto sportivo, privando quindi la squadra del supporto dei tifosi durante le partite. Una misura di questo tipo incide notevolmente sull'aspetto sportivo, poiché il pubblico rappresenta un elemento importante per la dinamica delle partite e per il morale della squadra. L'impossibilità di giocare davanti ai propri sostenitori comporta anche conseguenze di natura economica, dal momento che vengono meno i ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti.

Squalifica del campo

L'articolo 8 comma 1 lettera F del Codice della Giustizia Sportiva disciplina la squalifica del campo di gioco per una o più giornate di gara oppure a tempo determinato fino a un massimo di due anni. Una sanzione di questa entità comporterebbe l'impossibilità per l'Inter di giocare le proprie partite casalinghe nello stadio di appartenenza. Il club sarebbe costretto a disputare le gare in impianti alternativi, con la conseguente perdita del vantaggio del fattore campo, che rappresenta un elemento cruciale nel calcio moderno.

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